Art. 3

In vigore dal 20 dic 2007
Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «paese terzo»: qualsiasi paese diverso dagli Stati membri dell’Unione europea. Tenuto conto dell’accordo fiscale tra la Francia e il Principato di Monaco del 18 maggio 1963 e della convenzione di amicizia e buon vicinato tra l’Italia e la Repubblica di San Marino del 31 marzo 1939, Monaco non è considerato paese terzo e San Marino non è considerato paese terzo per quanto riguarda le accise; 2) «territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA e/o di accise»: qualsiasi territorio, diverso dal territorio di un paese terzo, in cui non si applicano la direttiva 2006/112/CE (2) e/o la direttiva 92/12/CEE. Tenuto conto dell’accordo tra i governi del Regno Unito e dell’Isola di Man in materia di dogane e accise e questioni connesse del 15 ottobre 1979, l’Isola di Man non è considerata quale territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA e/o di accise; 3) «viaggiatori aerei» e «viaggiatori via mare»: tutti i passeggeri che effettuano viaggi aerei o marittimi, fatta eccezione per l’aviazione privata da diporto o la navigazione privata da diporto; 4) «aviazione privata da diporto» e «navigazione privata da diporto»: l’uso di un aeromobile o di un battello marittimo da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che ne ha la disponibilità in forza di un contratto di locazione o a qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche; 5) «zona di frontiera»: la zona che, in linea d’aria, non si estende oltre 15 chilometri dalla frontiera di uno Stato membro nonché i comuni parzialmente situati in tale zona; gli Stati membri possono prevedere deroghe a tale riguardo; 6) «lavoratore frontaliero»: ogni persona che, per la sua abituale attività, deve varcare la frontiera nei suoi giorni di lavoro.
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