Art. 37
Informazioni destinate agli utenti
In vigore dal 5 set 2007
Informazioni destinate agli utenti
1. Il costruttore non può fornire informazioni tecniche relative alle indicazioni previste nella presente direttiva o negli atti normativi elencati nell’allegato IV che differiscano dalle indicazioni omologate dall’autorità competente.
2. Qualora un atto normativo lo preveda specificamente, il costruttore mette a disposizione degli utenti tutte le informazioni pertinenti e le istruzioni necessarie, precisando le condizioni particolari o le restrizioni relative all’uso di un veicolo, di un componente o di un’entità tecnica.
Tali informazioni sono fornite nelle lingue ufficiali della Comunità e sono riportate, d’intesa con l’autorità di omologazione, in un documento di supporto appropriato, come il manuale d’istruzioni o il libretto di manutenzione.
Storico versioni
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