Art. 36

Equivalenza con altre regolamentazioni

In vigore dal 5 set 2007
Equivalenza con altre regolamentazioni Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può riconoscere l’equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative all’omologazione CE di sistemi, componenti ed entità tecniche previste dalla presente direttiva e le procedure stabilite da regolamentazioni internazionali o di paesi terzi, nell’ambito di accordi multilaterali o bilaterali tra la Comunità e paesi terzi.
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Equivalenza con altre regolamentazioni (Art. 36 Direttiva (UE) 2007/46) — Testo vigente | Portale Normativo