Art. 35

Equivalenza dei regolamenti UNECE con direttive o regolamenti

In vigore dal 5 set 2007
Equivalenza dei regolamenti UNECE con direttive o regolamenti 1.   I regolamenti UNECE elencati nell’allegato IV, parte II, sono riconosciuti equivalenti alle direttive particolari o ai regolamenti corrispondenti se caratterizzati dallo stesso campo di applicazione ed oggetto. Le autorità di omologazione degli Stati membri accettano le omologazioni rilasciate a norma di tali regolamenti UNECE e, se del caso, i relativi marchi di omologazione, in luogo delle omologazioni e dei marchi di omologazione corrispondenti rilasciati conformemente alle direttive particolari o ai regolamenti equivalenti. 2.   Qualora la Comunità abbia deciso di applicare un nuovo regolamento UNECE o un regolamento UNECE modificato ai fini del paragrafo 1, l’allegato IV, parte II, è modificato di conseguenza. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
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Equivalenza dei regolamenti UNECE con direttive o regolamenti (Art. 35 Direttiva (UE) 2007/46) — Testo vigente | Portale Normativo