Art. 38

Informazioni destinate ai costruttori di componenti o entità tecniche

In vigore dal 5 set 2007
Informazioni destinate ai costruttori di componenti o entità tecniche 1.   Il costruttore del veicolo mette a disposizione dei costruttori di componenti o entità tecniche tutte le indicazioni, compresi, se del caso, i disegni specificamente elencati nell’allegato o nell’appendice di un atto normativo, che sono necessarie per l’omologazione CE di componenti o entità tecniche o per l’ottenimento di un’autorizzazione a norma dell’. Il costruttore del veicolo può imporre ai costruttori di componenti o entità tecniche obblighi destinati a proteggere la riservatezza di tutte le informazioni che non sono di dominio pubblico, anche per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale. 2.   Il costruttore di componenti o entità tecniche detentore di una scheda di omologazione CE, che a norma dell’, paragrafo 4, contiene restrizioni d’uso o condizioni speciali di montaggio o entrambe, fornisce al costruttore del veicolo tutte le informazioni dettagliate al riguardo. Qualora un atto normativo lo preveda, il costruttore di componenti o entità tecniche fornisce istruzioni relative alle restrizioni d’uso o alle condizioni speciali di montaggio o ad entrambe unitamente ai componenti o alle entità tecniche prodotti.
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Informazioni destinate ai costruttori di componenti o entità tecniche (Art. 38 Direttiva (UE) 2007/46) — Testo vigente | Portale Normativo