Art. 16

Rilascio e comunicazione delle modifiche

In vigore dal 5 set 2007
Rilascio e comunicazione delle modifiche 1.   Nel caso di un’estensione, l’autorità di omologazione aggiorna tutte le pertinenti sezioni della scheda di omologazione CE, i relativi annessi e l’indice del fascicolo di omologazione. La scheda aggiornata e i relativi annessi sono rilasciati al richiedente senza ritardi ingiustificati. 2.   Nel caso di una revisione, l’autorità di omologazione rilascia al richiedente senza ritardi ingiustificati, secondo il caso, i documenti riveduti o la versione unificata e aggiornata, incluso l’indice riveduto del fascicolo di omologazione. 3.   L’autorità di omologazione comunica alle autorità omologhe degli altri Stati membri tutte le modifiche delle omologazioni CE secondo le procedure di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2007:46:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Rilascio e comunicazione delle modifiche (Art. 16 Direttiva (UE) 2007/46) — Testo vigente | Portale Normativo