Art. 15

Disposizioni speciali relative ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche

In vigore dal 5 set 2007
Disposizioni speciali relative ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche 1.   La modifica delle indicazioni registrate nel fascicolo di omologazione è detta «revisione». In tali casi, l’autorità di omologazione rilascia, se necessario, le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio. È considerata conforme a questa prescrizione una versione unificata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche. 2.   La revisione è detta «estensione» se, oltre a quanto disposto dal paragrafo 1: a) sono necessarie ulteriori ispezioni o nuove prove; b) una delle informazioni figuranti nella scheda di omologazione CE, esclusi gli annessi, è stata modificata; c) entrano in vigore nuove prescrizioni contemplate da uno degli atti normativi applicabili al sistema, al componente o all’entità tecnica omologati. In tali casi l’autorità di omologazione rilascia una scheda di omologazione CE riveduta, contrassegnata da un numero di estensione progressivo in funzione del numero di estensioni successive già rilasciate. Nei casi in cui la modifica è resa necessaria dall’applicazione del paragrafo 2, lettera c), la terza sezione del numero di omologazione è aggiornata. La scheda di omologazione riporta chiaramente il motivo dell’estensione e la data del nuovo rilascio. 3.   Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione unificata e aggiornata, viene modificato di conseguenza l’indice del fascicolo di omologazione annesso alla scheda di omologazione, indicando la data dell’estensione o della revisione più recente o dell’unificazione più recente della versione aggiornata.
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Disposizioni speciali relative ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche (Art. 15 Direttiva (UE) 2007/46) — Testo vigente | Portale Normativo