Art. 17
Cessazione della validità
In vigore dal 5 set 2007
Cessazione della validità
1. L’omologazione CE di un veicolo cessa di essere valida nei casi seguenti:
a)
quando nuove prescrizioni contemplate da un atto normativo applicabile al veicolo omologato diventano obbligatorie per l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di nuovi veicoli e non è possibile aggiornare di conseguenza l’omologazione;
b)
quando la produzione del veicolo omologato cessa definitivamente per iniziativa volontaria;
c)
quando cessa la validità dell’omologazione per effetto di una restrizione speciale.
2. Quando la cessazione della validità riguarda soltanto una variante di un tipo o una versione di una variante, l’omologazione CE del veicolo di cui trattasi perde validità limitatamente alla particolare variante o versione interessata.
3. Quando cessa definitivamente la produzione di un tipo di veicolo, il costruttore ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione CE di detto veicolo. Ricevuta la comunicazione, detta autorità informa entro venti giorni lavorativi le autorità omologhe degli altri Stati membri.
L’ si applica solo quando la cessazione interviene nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.
4. Fatto salvo il paragrafo 3, quando un’omologazione CE di un veicolo perde validità, il costruttore ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione CE.
Questa comunica senza ritardi ingiustificati alle autorità omologhe degli altri Stati membri tutte le informazioni pertinenti per consentire eventualmente l’applicazione dell’. Tale comunicazione precisa, in particolare, la data di produzione e il numero di identificazione dell’ultimo veicolo prodotto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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