Art. 8

Articolo 1, paragrafo 2, e articolo 19, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 85/611/CEE

In vigore dal 19 mar 2007
, paragrafo 2, e articolo 19, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 85/611/CEE Attività finanziarie liquide con riferimento agli strumenti finanziari derivati 1.   Il riferimento alle attività finanziarie liquide di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE è inteso, rispetto agli strumenti finanziari derivati, come riferimento agli strumenti finanziari derivati, purché: a) il loro sottostante sia costituito da uno o più dei seguenti elementi: i) attività incluse nell’elenco di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 85/611/CEE, compresi gli strumenti finanziari che presentano una o diverse caratteristiche di tali attività; ii) tassi d’interesse; iii) tassi di cambio o valute; iv) indici finanziari; b) nel caso degli strumenti derivati negoziati fuori mercato (OTC), essi rispondano alle condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), secondo e terzo trattino, della direttiva 85/611/CEE. 2.   Gli strumenti finanziari derivati di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 85/611/CEE includono gli strumenti che soddisfano i criteri seguenti: a) consentire il trasferimento del rischio di credito di un’attività di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, indipendentemente dagli altri rischi connessi a tale attività; b) non dare luogo alla consegna o al trasferimento, anche sotto forma di contante, di attività diverse da quelle di cui all’articolo 19, paragrafi 1 e 2, della direttiva 85/611/CEE; c) soddisfare i criteri per gli strumenti derivati negoziati fuori mercato (OTC) di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), secondo e terzo trattino, della direttiva 85/611/CEE e ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo; d) i loro rischi sono adeguatamente controllati dal processo di gestione del rischio dell’OICVM e dai suoi meccanismi di controllo interno in caso di rischi di asimmetria delle informazioni tra l’OICVM e la controparte dello strumento derivato su crediti, dovuta al potenziale accesso della controparte a informazioni non pubbliche su imprese le cui attività sono utilizzate come sottostante dagli strumenti derivati su crediti; 3.   Ai fini dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), terzo trattino, della direttiva 85/611/CEE, il riferimento al valore equo è inteso come riferimento all’importo per il quale un’attività può essere scambiata o una passività regolata tra parti consapevoli e disponibili in un’operazione a condizioni di mercato. 4.   Ai fini dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), terzo trattino, della direttiva 85/611/CEE, il riferimento ad una valutazione affidabile e verificabile è inteso come riferimento ad una valutazione ad opera dell’OICVM corrispondente al valore equo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, che non si basa soltanto sulle quotazioni di mercato fornite dalla controparte, purché: a) la base per la valutazione sia un valore di mercato aggiornato affidabile dello strumento o, se tale valore non è disponibile, un modello di calcolo del prezzo che utilizzi una metodologia riconosciuta come adeguata; b) la verifica della valutazione sia compiuta da uno dei seguenti soggetti: i) un soggetto terzo che sia indipendente dalla controparte dello strumento derivato negoziato fuori mercato (OTC), con frequenza adeguata ed in modo tale che l’OICVM sia in grado di controllarla; ii) un’unità all’interno dell’OICVM che sia indipendente dal dipartimento incaricato della gestione delle attività e che sia adeguatamente attrezzata per tale compito. 5.   Il riferimento di cui all’, paragrafo 2, e all’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 85/611/CEE alle attività finanziarie liquide esclude gli strumenti derivati su merci.
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