Art. 8
Articolo 1, paragrafo 2, e articolo 19, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 85/611/CEE
In vigore dal 19 mar 2007
, paragrafo 2, e articolo 19, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 85/611/CEE
Attività finanziarie liquide con riferimento agli strumenti finanziari derivati
1. Il riferimento alle attività finanziarie liquide di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE è inteso, rispetto agli strumenti finanziari derivati, come riferimento agli strumenti finanziari derivati, purché:
a)
il loro sottostante sia costituito da uno o più dei seguenti elementi:
i)
attività incluse nell’elenco di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 85/611/CEE, compresi gli strumenti finanziari che presentano una o diverse caratteristiche di tali attività;
ii)
tassi d’interesse;
iii)
tassi di cambio o valute;
iv)
indici finanziari;
b)
nel caso degli strumenti derivati negoziati fuori mercato (OTC), essi rispondano alle condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), secondo e terzo trattino, della direttiva 85/611/CEE.
2. Gli strumenti finanziari derivati di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 85/611/CEE includono gli strumenti che soddisfano i criteri seguenti:
a)
consentire il trasferimento del rischio di credito di un’attività di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, indipendentemente dagli altri rischi connessi a tale attività;
b)
non dare luogo alla consegna o al trasferimento, anche sotto forma di contante, di attività diverse da quelle di cui all’articolo 19, paragrafi 1 e 2, della direttiva 85/611/CEE;
c)
soddisfare i criteri per gli strumenti derivati negoziati fuori mercato (OTC) di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), secondo e terzo trattino, della direttiva 85/611/CEE e ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo;
d)
i loro rischi sono adeguatamente controllati dal processo di gestione del rischio dell’OICVM e dai suoi meccanismi di controllo interno in caso di rischi di asimmetria delle informazioni tra l’OICVM e la controparte dello strumento derivato su crediti, dovuta al potenziale accesso della controparte a informazioni non pubbliche su imprese le cui attività sono utilizzate come sottostante dagli strumenti derivati su crediti;
3. Ai fini dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), terzo trattino, della direttiva 85/611/CEE, il riferimento al valore equo è inteso come riferimento all’importo per il quale un’attività può essere scambiata o una passività regolata tra parti consapevoli e disponibili in un’operazione a condizioni di mercato.
4. Ai fini dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), terzo trattino, della direttiva 85/611/CEE, il riferimento ad una valutazione affidabile e verificabile è inteso come riferimento ad una valutazione ad opera dell’OICVM corrispondente al valore equo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, che non si basa soltanto sulle quotazioni di mercato fornite dalla controparte, purché:
a)
la base per la valutazione sia un valore di mercato aggiornato affidabile dello strumento o, se tale valore non è disponibile, un modello di calcolo del prezzo che utilizzi una metodologia riconosciuta come adeguata;
b)
la verifica della valutazione sia compiuta da uno dei seguenti soggetti:
i)
un soggetto terzo che sia indipendente dalla controparte dello strumento derivato negoziato fuori mercato (OTC), con frequenza adeguata ed in modo tale che l’OICVM sia in grado di controllarla;
ii)
un’unità all’interno dell’OICVM che sia indipendente dal dipartimento incaricato della gestione delle attività e che sia adeguatamente attrezzata per tale compito.
5. Il riferimento di cui all’, paragrafo 2, e all’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 85/611/CEE alle attività finanziarie liquide esclude gli strumenti derivati su merci.
Storico versioni
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