Art. 9

Articolo 19, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 85/611/CEE

In vigore dal 19 mar 2007
Articolo 19, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 85/611/CEE Indici finanziari 1.   Il riferimento agli indici finanziari di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 85/611/CEE è inteso come riferimento agli indici che soddisfano i criteri seguenti: a) essere sufficientemente diversificati, nel senso che: i) l’indice è composto in modo tale che le oscillazioni dei prezzi o le attività di negoziazione riguardanti un componente non influenzino indebitamente il rendimento dell’intero indice; ii) quando l’indice è composto da attività di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 85/611/CEE, la sua composizione è quanto meno diversificata conformemente all’articolo 22 bis di tale direttiva; iii) quando l’indice è composto da attività diverse da quelle di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 85/611/CEE, la sua composizione è diversificata in modo equivalente a quello previsto dall’articolo 22 bis di tale direttiva; b) rappresentano un parametro di riferimento adeguato per il mercato al quale si riferiscono, nel senso che sono soddisfatti i criteri seguenti: i) l’indice misura il rendimento di un gruppo rappresentativo di sottostanti in modo rilevante e appropriato; ii) l’indice è rivisto o riequilibrato periodicamente per assicurare che continui a riflettere i mercati ai quali si riferisce in base a criteri che siano pubblicamente disponibili; iii) i sottostanti sono sufficientemente liquidi, in modo che gli utenti possano riprodurre l’indice, se necessario; c) sono resi pubblici in modo adeguato, nel senso che sono soddisfatti i criteri seguenti: i) il loro processo di pubblicazione è basato su procedure efficaci per raccogliere i prezzi e per calcolare e pubblicare successivamente il valore dell’indice, incluse le procedure di definizione dei prezzi dei componenti per i quali non è disponibile un prezzo di mercato; ii) sono fornite, su base ampia e tempestiva, informazioni rilevanti su questioni quali i metodi di calcolo, le metodologie di riequilibrio dell’indice, le variazioni dell’indice o eventuali difficoltà operative a fornire informazioni tempestive o accurate. 2.   Quando la composizione delle attività utilizzate come sottostanti dagli strumenti finanziari derivati di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 85/611/CEE non soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tali strumenti finanziari derivati sono considerati, quando soddisfano i criteri di cui all’, paragrafo 1, della presente direttiva, strumenti finanziari derivati su una combinazione di attività di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii).
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