Art. 7

Articolo 19, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 85/611/CEE

In vigore dal 19 mar 2007
Articolo 19, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 85/611/CEE Veicoli di cartolarizzazione che usufruiscono di una «liquidity line» bancaria 1.   Il riferimento di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), quarto trattino, della direttiva 85/611/CEE ai veicoli di cartolarizzazione è inteso come riferimento a strutture aventi forma societaria, di trust o contrattuale, costituite a fini di operazioni di cartolarizzazione. 2.   Il riferimento di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), quarto trattino, della direttiva 85/611/CEE ad una «liquidity line» bancaria è inteso come riferimento ad una linea di credito bancaria garantita da un ente finanziario che a sua volta ottempera all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), terzo trattino, della direttiva 85/611/CEE.
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Articolo 19, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 85/611/CEE (Art. 7 Direttiva (UE) 2007/16) — Testo vigente | Portale Normativo