Art. 5

Articolo 19, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 85/611/CEE

In vigore dal 19 mar 2007
Articolo 19, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 85/611/CEE Strumenti la cui emissione o il cui emittente sono regolamentati ai fini della protezione degli investitori e dei risparmi 1.   Il riferimento, di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 85/611/CEE, agli strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato, la cui emissione o il cui emittente sono di per sé regolamentati ai fini della protezione degli investitori e dei risparmi, è inteso come riferimento agli strumenti finanziari che soddisfano i criteri seguenti: a) rispondere a uno dei criteri di cui all’, paragrafo 2, e tutti i criteri di cui all’, paragrafi 1 e 2; b) essere disponibili per tali strumenti informazioni appropriate, comprese informazioni che consentano una valutazione appropriata dei rischi di credito connessi agli investimenti in tali strumenti, tenendo conto dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo; c) essere liberamente trasferibili. 2.   Per gli strumenti del mercato monetario di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), secondo e quarto trattino, della direttiva 85/611/CEE o che sono emessi da un’amministrazione locale o regionale di uno Stato membro o da un organismo pubblico internazionale ma non sono garantiti da uno Stato membro o, nel caso di uno Stato membro che è uno Stato federale, da uno dei membri che fanno parte della federazione, per informazioni appropriate di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo si intende quanto segue: a) le informazioni sull’emissione o programma di emissione e sulla situazione giuridica e finanziaria dell’emittente prima dell’emissione dello strumento del mercato monetario; b) l’aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera a) su base periodica e ogniqualvolta si verifichi un evento significativo; c) le informazioni di cui alla lettera a), verificate da parte di terzi adeguatamente qualificati non soggetti alle istruzioni dell’emittente; d) affidabili statistiche disponibili sull’emissione o sul programma di emissione. 3.   Per gli strumenti del mercato monetario di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), terzo trattino, della direttiva 85/611/CEE, per informazioni appropriate di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo si intende quanto segue: a) le informazioni sull’emissione o sul programma di emissione o sulla situazione giuridica e finanziaria dell’emittente prima dell’emissione dello strumento del mercato monetario; b) l’aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera a) su base periodica e ogniqualvolta si verifichi un evento significativo; c) affidabili statistiche disponibili sull’emissione o sul programma di emissione o di altri dati che consentano una valutazione appropriata dei rischi di credito connessi agli investimenti in tali strumenti. 4.   Per tutti gli strumenti del mercato monetario di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), primo trattino, della direttiva 85/611/CEE, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 2 del presente articolo e di quelli emessi dalla Banca centrale europea o dalla banca centrale di uno Stato membro, per informazioni appropriate di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo si intendono le informazioni sull’emissione o sul programma di emissione o sulla situazione giuridica e finanziaria dell’emittente prima dell’emissione dello strumento del mercato monetario.
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Articolo 19, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 85/611/CEE (Art. 5 Direttiva (UE) 2007/16) — Testo vigente | Portale Normativo