Art. 4

Articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 85/611/CEE

In vigore dal 19 mar 2007
, paragrafo 9, della direttiva 85/611/CEE Strumenti liquidi con un valore determinabile accuratamente in qualunque momento 1.   Il riferimento di cui all’, paragrafo 9, della direttiva 85/611/CEE agli strumenti del mercato monetario in quanto strumenti liquidi è inteso come riferimento agli strumenti finanziari che possono essere venduti a costo limitato in un periodo di tempo relativamente breve, tenuto conto dell’obbligo dell’OICVM di riacquistare o rimborsare le sue quote a richiesta del partecipante. 2.   Il riferimento di cui all’, paragrafo 9, della direttiva 85/611/CEE agli strumenti del mercato monetario quali strumenti il cui valore sia determinabile accuratamente in qualunque momento è inteso come riferimento agli strumenti finanziari per i quali siano disponibili sistemi di valutazione accurati ed affidabili, che soddisfino i criteri seguenti: a) consentire agli OICVM di calcolare un valore dell’attivo netto che sia conforme al valore al quale lo strumento finanziario detenuto nel portafoglio possa essere scambiato tra parti consapevoli e disponibili ad eseguire l’operazione a condizioni di mercato; b) essere basati su dati del mercato o su modelli di valutazione, compresi i sistemi basati sui costi ammortizzati. 3.   I criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono considerati soddisfatti nel caso di strumenti finanziari che sono normalmente negoziati sul mercato monetario ai fini dell’, paragrafo 9, della direttiva 85/611/CEE e che sono ammessi o negoziati su un mercato regolamentato conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, lettere a), b) o c), a meno che l’OICVM non disponga di informazioni che inducano ad una valutazione diversa.
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Articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 85/611/CEE (Art. 4 Direttiva (UE) 2007/16) — Testo vigente | Portale Normativo