Art. 2

Articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 85/611/CEE

In vigore dal 19 mar 2007
, paragrafo 8, della direttiva 85/611/CEE Valori mobiliari 1.   Il riferimento ai valori mobiliari di cui all’, paragrafo 8, della direttiva 85/611/CEE è inteso come riferimento agli strumenti finanziari che soddisfano i criteri seguenti: a) la perdita potenziale che l’OICVM può sostenere in relazione alla detenzione di tali strumenti è essere limitata all’importo per loro pagato; b) la loro liquidità non mette a repentaglio la capacità dell’OICVM di rispettare l’articolo 37 della direttiva 85/611/CEE; c) è disponibile per tali strumenti una valutazione affidabile del tipo seguente: i) nel caso dei valori mobiliari ammessi o negoziati su un mercato regolamentato di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettere da a) a d), della direttiva 85/611/CEE, prezzi accurati, affidabili e regolari che siano prezzi di mercato o prezzi messi a disposizione da sistemi di valutazione indipendenti dagli emittenti; ii) in caso di altri valori mobiliari di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE, una valutazione periodica basata sulle informazioni provenienti dall’emittente del valore mobiliare o su ricerche specializzate in materia di investimenti; d) sono disponibili per tali strumenti informazioni appropriate del tipo seguente: i) nel caso dei valori mobiliari ammessi o negoziati su un mercato regolamentato di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettere da a) a d), della direttiva 85/611/CEE, informazioni, comunicate al mercato, regolari, accurate e complete sul valore mobiliare o, laddove rilevante, sul portafoglio del valore mobiliare; ii) in caso di altri valori mobiliari di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE, informazioni, comunicate all’OICVM, regolari e accurate sul valore mobiliare o, laddove rilevante, sul portafoglio del valore mobiliare; e) sono negoziabili; f) la loro acquisizione è coerente con gli obiettivi e/o la politica di investimento dell’OICVM in applicazione della direttiva 85/611/CEE; g) i loro rischi sono adeguatamente controllati dal processo di gestione del rischio dell’OICVM. Ai fini delle lettere b) ed e) del primo comma, a meno che l’OICVM non disponga di informazioni che inducano ad una valutazione diversa, gli strumenti finanziari che sono ammessi o negoziati su un mercato regolamentato conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, lettere a), b) o c), della direttiva 85/611/CEE sono considerati non atti a mettere a repentaglio la capacità dell’OICVM di rispettare l’articolo 37 della direttiva 85/611/CEE e sono altresì considerati negoziabili. 2.   I valori mobiliari di cui all’, paragrafo 8, della direttiva 85/611/CEE includono: a) le quote di fondi chiusi costituiti in forma di società di investimento o di «unit trust», purché: i) rispondano ai criteri di cui al paragrafo 1; ii) siano soggetti ai meccanismi di governo societario applicati alle società; iii) quando un’attività di gestione del patrimonio è svolta da un’altra entità per conto del fondo chiuso, tale entità sia soggetta alla regolamentazione nazionale per la protezione degli investitori; b) le quote di fondi chiusi costituiti in forma contrattuale, purché: i) rispondano ai criteri di cui al paragrafo 1; ii) siano soggetti a meccanismi di governo societario equivalenti a quelli applicati alle società di cui alla lettera a), punto ii); iii) siano gestiti da un’entità soggetta alla regolamentazione nazionale per la protezione degli investitori; c) gli strumenti finanziari, purché: i) rispondano ai criteri di cui al paragrafo 1; ii) siano strumenti che cartolarizzano un portafoglio di altre attività, o che sono collegati al rendimento di altre attività, che possono differire da quelle di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 85/611/CEE. 3.   Quando uno strumento finanziario di cui al paragrafo 2, lettera c), contiene un elemento derivato incorporato, di cui all’ della presente direttiva, si applicano a tale elemento gli obblighi di cui all’articolo 21 della direttiva 85/611/CEE.
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