Art. 3
Articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 85/611/CEE
In vigore dal 19 mar 2007
, paragrafo 9, della direttiva 85/611/CEE
Strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario
1. Il riferimento agli strumenti del mercato monetario di cui all’, paragrafo 9, della direttiva 85/611/CEE è inteso come riferimento ai seguenti tipi di strumenti:
a)
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati su un mercato regolamentato, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 85/611/CEE;
b)
strumenti finanziari che non sono ammessi alla negoziazione.
2. Il riferimento di cui all’, paragrafo 9, della direttiva 85/611/CEE agli strumenti del mercato monetario in quanto strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario è inteso come riferimento agli strumenti finanziari che soddisfano uno dei criteri seguenti:
a)
avere una durata massima di 397 giorni all’emissione;
b)
avere una durata residua massima di 397 giorni;
c)
essere soggetti a rettifiche periodiche del rendimento, in linea con le condizioni del mercato monetario, almeno ogni 397 giorni;
d)
il loro profilo di rischio, compresi il rischio di credito e il rischio di tasso di interesse, corrisponde a quello degli strumenti finanziari che hanno una durata quale prevista ai punti a) o b) o sono soggetti alle rettifiche di rendimento quali previste al punto c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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