Art. 3

Articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 85/611/CEE

In vigore dal 19 mar 2007
, paragrafo 9, della direttiva 85/611/CEE Strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario 1.   Il riferimento agli strumenti del mercato monetario di cui all’, paragrafo 9, della direttiva 85/611/CEE è inteso come riferimento ai seguenti tipi di strumenti: a) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati su un mercato regolamentato, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 85/611/CEE; b) strumenti finanziari che non sono ammessi alla negoziazione. 2.   Il riferimento di cui all’, paragrafo 9, della direttiva 85/611/CEE agli strumenti del mercato monetario in quanto strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario è inteso come riferimento agli strumenti finanziari che soddisfano uno dei criteri seguenti: a) avere una durata massima di 397 giorni all’emissione; b) avere una durata residua massima di 397 giorni; c) essere soggetti a rettifiche periodiche del rendimento, in linea con le condizioni del mercato monetario, almeno ogni 397 giorni; d) il loro profilo di rischio, compresi il rischio di credito e il rischio di tasso di interesse, corrisponde a quello degli strumenti finanziari che hanno una durata quale prevista ai punti a) o b) o sono soggetti alle rettifiche di rendimento quali previste al punto c).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2007:16:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 85/611/CEE (Art. 3 Direttiva (UE) 2007/16) — Testo vigente | Portale Normativo