Art. 20

Requisiti equivalenti all’articolo 14 della direttiva 2004/109/CE

In vigore dal 8 mar 2007
Requisiti equivalenti all’ della direttiva 2004/109/CE (, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE) Si considera che un paese terzo stabilisca obblighi equivalenti a quelli di cui all’ della direttiva 2004/109/CE se, in base alla legge di tale paese, un emittente la cui sede legale è situata in tale paese terzo è tenuto a soddisfare le condizioni seguenti: a) nel caso di un emittente autorizzato a detenere fino ad un massimo del 5 % delle proprie azioni che conferiscono diritti di voto, deve effettuare una notifica ogniqualvolta tale soglia viene raggiunta o superata; b) nel caso di un emittente autorizzato a detenere fino ad un massimo compreso tra il 5 % e il 10 % delle proprie azioni che conferiscono diritti di voto, deve effettuare una notifica ogniqualvolta la soglia del 5 % o la soglia massima viene raggiunta o superata; c) nel caso di un emittente autorizzato a detenere oltre il 10 % delle proprie azioni che conferiscono diritti di voto, deve effettuare una notifica ogniqualvolta la soglia del 5 % o del 10 % viene raggiunta o superata. A fini di equivalenza, non è necessario richiedere la notifica al di sopra della soglia del 10 %.
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Requisiti equivalenti all’articolo 14 della direttiva 2004/109/CE (Art. 20 Direttiva (UE) 2007/14) — Testo vigente | Portale Normativo