Art. 20
Requisiti equivalenti all’articolo 14 della direttiva 2004/109/CE
In vigore dal 8 mar 2007
Requisiti equivalenti all’ della direttiva 2004/109/CE
(, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)
Si considera che un paese terzo stabilisca obblighi equivalenti a quelli di cui all’ della direttiva 2004/109/CE se, in base alla legge di tale paese, un emittente la cui sede legale è situata in tale paese terzo è tenuto a soddisfare le condizioni seguenti:
a)
nel caso di un emittente autorizzato a detenere fino ad un massimo del 5 % delle proprie azioni che conferiscono diritti di voto, deve effettuare una notifica ogniqualvolta tale soglia viene raggiunta o superata;
b)
nel caso di un emittente autorizzato a detenere fino ad un massimo compreso tra il 5 % e il 10 % delle proprie azioni che conferiscono diritti di voto, deve effettuare una notifica ogniqualvolta la soglia del 5 % o la soglia massima viene raggiunta o superata;
c)
nel caso di un emittente autorizzato a detenere oltre il 10 % delle proprie azioni che conferiscono diritti di voto, deve effettuare una notifica ogniqualvolta la soglia del 5 % o del 10 % viene raggiunta o superata.
A fini di equivalenza, non è necessario richiedere la notifica al di sopra della soglia del 10 %.
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