Art. 18
Requisiti equivalenti all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2004/109/CE
In vigore dal 8 mar 2007
Requisiti equivalenti all’, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2004/109/CE
(, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)
Si considera che un paese terzo stabilisce obblighi equivalenti a quelli di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2004/109/CE in relazione ai conti individuali se, in base alla legge del paese terzo, un emittente la cui sede legale è situata in tale paese terzo non è tenuto a preparare conti consolidati, ma è tenuto a preparare i suoi conti individuali conformemente ai principi contabili internazionali riconosciuti, a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), come applicabili all’interno della Comunità o conformemente ai principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti a tali principi.
A fini di equivalenza, se tali informazioni finanziarie non sono in linea con i predetti principi, devono essere presentate in forma di bilanci riscritti.
In aggiunta i conti individuali devono essere sottoposti a revisione in modo indipendente.
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