Art. 255

In vigore dal 28 nov 2006
Se designano come debitore dell'imposta l'acquirente di oro da investimento in virtù dell', paragrafo 1 o se, nel caso di materiale d'oro, prodotti semilavorati o oro da investimento quale definito all', paragrafo 1, si avvalgono della facoltà prevista all', paragrafo 2 di designare come debitore dell'imposta l'acquirente, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché tale persona adempia gli obblighi di dichiarazione di cui al presente capo.
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Art. 255 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo