Art. 254

In vigore dal 28 nov 2006
Per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi effettuate alle condizioni previste all', paragrafo 2, lettera a), da un soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA nei confronti di un acquirente non identificato ai fini dell'IVA, o da un soggetto passivo di cui all', paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il venditore comunichi tutte le informazioni necessarie per consentire l'applicazione dell'IVA e il suo controllo da parte dell'amministrazione.
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Art. 254 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo