Art. 256

In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che, a norma degli articoli da 194 a 197 e dell', sono considerate debitrici dell'imposta in luogo di un soggetto passivo non stabilito nel loro territorio assolvano gli obblighi di dichiarazione di cui al presente capo.
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Art. 256 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo