Art. 198
In vigore dal 28 nov 2006
1. Se operazioni specifiche concernenti l'oro da investimento tra un soggetto passivo operante su un mercato dell'oro regolamentato e un altro soggetto passivo non operante su tale mercato sono assoggettate all'imposta in virtù dell', gli Stati membri designano l'acquirente come debitore dell'imposta.
Se l'acquirente non operante su un mercato dell'oro regolamentato è un soggetto passivo tenuto all'identificazione ai fini IVA nello Stato membro in cui è dovuta l'imposta unicamente per le operazioni di cui all', il venditore adempie agli obblighi fiscali in nome dell'acquirente conformemente alle disposizioni di detto Stato membro.
2. Quando una cessione di materiale d'oro o di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi o una cessione di oro da investimento quale definito all', paragrafo 1, è effettuata da un soggetto passivo che ha esercitato una delle opzioni di cui agli , gli Stati membri possono designare l'acquirente come debitore dell'imposta.
3. Gli Stati membri stabiliscono le modalità e le condizioni di applicazione dei paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
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