Art. 193

In vigore dal 28 nov 2006
L'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, eccetto che nei casi in cui l'imposta è dovuta da una persona diversa in virtù degli articoli da 194 a 199 e 202.
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Art. 193 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo