Art. 189
In vigore dal 28 nov 2006
Ai fini dell'applicazione degli , gli Stati membri possono adottare le misure seguenti:
a)
definire il concetto di beni d'investimento;
b)
indicare l'ammontare di IVA che deve essere preso in considerazione per la rettifica;
c)
adottare tutte le opportune disposizioni per evitare che la rettifica procuri un vantaggio ingiustificato;
d)
consentire semplificazioni amministrative.
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