Art. 189

In vigore dal 28 nov 2006
Ai fini dell'applicazione degli , gli Stati membri possono adottare le misure seguenti: a) definire il concetto di beni d'investimento; b) indicare l'ammontare di IVA che deve essere preso in considerazione per la rettifica; c) adottare tutte le opportune disposizioni per evitare che la rettifica procuri un vantaggio ingiustificato; d) consentire semplificazioni amministrative.
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Art. 189 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo