Art. 192

In vigore dal 28 nov 2006
Qualora un soggetto passivo passi da un regime normale di imposizione ad un regime speciale o viceversa, gli Stati membri possono adottare le disposizioni necessarie per evitare che il soggetto passivo ne sia avvantaggiato o svantaggiato in modo ingiustificato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-192

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 192 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo