Art. 209

In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far sì che gli enti che non sono soggetti passivi e sono debitori dell'imposta dovuta a titolo di acquisti intracomunitari di beni contemplati dall', paragrafo 1, lettera b), punto i), assolvano gli obblighi di pagamento di cui alla presente sezione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-209

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 209 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo