Art. 211

In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri stabiliscono le modalità di pagamento dell'imposta dovuta a titolo di importazioni di beni. In particolare, gli Stati membri possono stabilire che l'IVA dovuta per l'importazione di beni effettuata dai soggetti passivi o dai debitori d'imposta o da talune categorie degli stessi non sia pagata al momento dell'importazione, a condizione che venga indicata come tale nella dichiarazione IVA redatta conformemente all'.
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Art. 211 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo