Art. 209
In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far sì che gli enti che non sono soggetti passivi e sono debitori dell'imposta dovuta a titolo di acquisti intracomunitari di beni contemplati dall', paragrafo 1, lettera b), punto i), assolvano gli obblighi di pagamento di cui alla presente sezione.
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