Art. 26
Notifica nazionale
In vigore dal 24 ott 2006
Notifica nazionale
1. Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
qualora vi siano motivi di sospettare la presenza di una delle malattie elencate nell’allegato IV, parte II o sia confermata la presenza di tale malattia negli animali acquatici, l’autorità competente ne sia immediatamente informata;
e
b)
in caso di aumento del tasso di mortalità tra gli animali d’acquacoltura, i casi di decesso siano segnalati immediatamente all’autorità competente o a un veterinario privato per ulteriori accertamenti.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi di notifica nei casi di cui al paragrafo 1 siano imposti:
a)
al proprietario o qualsiasi persona incaricata della cura degli animali acquatici;
b)
alla persona che accompagna gli animali d’acquacoltura durante il trasporto;
c)
ai veterinari ed altri professionisti dei servizi sanitari che si occupano di animali acquatici;
d)
ai veterinari ufficiali, al personale dirigente di laboratori veterinari o altri laboratori ufficiali o privati;
e
e)
a tutti coloro che si occupano sul piano professionale di animali acquatici delle specie sensibili o relativi prodotti.
Storico versioni
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