Art. 26 · Notifica nazionale

Art. 26

Notifica nazionale

In vigore dal 24 ott 2006
Notifica nazionale 1.   Gli Stati membri provvedono affinché: a) qualora vi siano motivi di sospettare la presenza di una delle malattie elencate nell’allegato IV, parte II o sia confermata la presenza di tale malattia negli animali acquatici, l’autorità competente ne sia immediatamente informata; e b) in caso di aumento del tasso di mortalità tra gli animali d’acquacoltura, i casi di decesso siano segnalati immediatamente all’autorità competente o a un veterinario privato per ulteriori accertamenti. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi di notifica nei casi di cui al paragrafo 1 siano imposti: a) al proprietario o qualsiasi persona incaricata della cura degli animali acquatici; b) alla persona che accompagna gli animali d’acquacoltura durante il trasporto; c) ai veterinari ed altri professionisti dei servizi sanitari che si occupano di animali acquatici; d) ai veterinari ufficiali, al personale dirigente di laboratori veterinari o altri laboratori ufficiali o privati; e e) a tutti coloro che si occupano sul piano professionale di animali acquatici delle specie sensibili o relativi prodotti.
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