Art. 24
Documenti
In vigore dal 24 ott 2006
Documenti
1. Tutte le partite di animali d'acquacoltura e di relativi prodotti sono accompagnate da un documento corredato di certificato sanitario al loro ingresso nella Comunità.
2. Il certificato sanitario attesta che la partita soddisfa:
a)
i requisiti stabiliti per tali prodotti dalla presente direttiva;
e
b)
le condizioni specifiche d'importazione stabilite in conformità dell', lettera a).
3. I documenti possono includere dettagli richiesti ai sensi di altre disposizioni legislative comunitarie in materia di salute pubblica e animale.
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