Art. 24

Documenti

In vigore dal 24 ott 2006
Documenti 1.   Tutte le partite di animali d'acquacoltura e di relativi prodotti sono accompagnate da un documento corredato di certificato sanitario al loro ingresso nella Comunità. 2.   Il certificato sanitario attesta che la partita soddisfa: a) i requisiti stabiliti per tali prodotti dalla presente direttiva; e b) le condizioni specifiche d'importazione stabilite in conformità dell', lettera a). 3.   I documenti possono includere dettagli richiesti ai sensi di altre disposizioni legislative comunitarie in materia di salute pubblica e animale.
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