Art. 23.tit_1
Elenchi dei paesi terzi e parti di paesi terzi a partire dai quali è permesso introdurre animali d'acquacoltura e relativi prodotti
In vigore dal 24 ott 2006
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:88:oj#art-23.tit_1