Art. 23
Elenchi dei paesi terzi e parti di paesi terzi a partire dai quali è permesso introdurre animali d'acquacoltura e relativi prodotti
In vigore dal 24 ott 2006
Elenchi dei paesi terzi e parti di paesi terzi a partire dai quali è permesso introdurre animali d'acquacoltura e relativi prodotti
1. Un paese terzo o parte di un paese terzo figura nell'elenco di cui all' solo se da una valutazione comunitaria di tale paese o parte è emerso che l'autorità competente garantisce in maniera adeguata il rispetto delle pertinenti norme di polizia sanitaria previste dall'ordinamento comunitario.
2. La Commissione può decidere se un'ispezione quale prevista all', paragrafo 2, sia necessaria per completare la valutazione del paese terzo o parte del paese terzo prevista al paragrafo 1.
3. Nel redigere o aggiornare gli elenchi di cui all', occorre tener conto in particolare dei seguenti aspetti:
a)
la normativa del paese terzo;
b)
l'organizzazione dell'autorità competente del paese terzo e dei suoi servizi ispettivi, i poteri attribuiti a tali servizi, il controllo cui sono soggetti, i mezzi di cui dispongono, compreso il personale, ai fini dell'efficace applicazione della propria normativa;
c)
le condizioni di polizia sanitaria in vigore applicabili a produzione, lavorazione, manipolazione, stoccaggio e spedizione di animali d'acquacoltura vivi destinati alla Comunità;
d)
le garanzie che l'autorità competente del paese terzo può fornire in merito al rispetto o all'equivalenza delle pertinenti condizioni sanitarie degli animali acquatici;
e)
l'esperienza acquisita in materia di commercializzazione degli animali di acquacoltura vivi provenienti dal paese terzo e i risultati degli eventuali controlli effettuati all'importazione;
f)
i risultati della valutazione comunitaria, in particolare i risultati della valutazione effettuata dalle autorità competenti del paese terzo interessato o, laddove la Commissione lo richieda, la relazione presentata dalle autorità competenti del paese terzo su eventuali ispezioni realizzate;
g)
lo stato sanitario degli animali acquatici d'allevamento e selvatici del paese terzo, con particolare riguardo alle malattie esotiche degli animali, nonché qualsivoglia aspetto della situazione sanitaria generale degli animali acquatici nel paese che potrebbe comportare rischi per lo stato di salute degli animali acquatici nella Comunità;
h)
la regolarità, rapidità e accuratezza con cui il paese terzo fornisce informazioni sull'esistenza di malattie infettive o contagiose degli animali acquatici sul suo territorio, in particolare le malattie notificabili comprese nell'elenco stilato dall'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE);
e
i)
le norme vigenti nel paese terzo per quanto concerne la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali acquatici, e la relativa applicazione, incluse le norme sulle importazioni da altri paesi.
4. La Commissione provvede affinché tutti gli elenchi siano compilati o aggiornati conformemente all' e vengano messi a disposizione del pubblico.
5. Gli elenchi compilati in applicazione dell' possono essere congiunti ad altri elenchi elaborati ai fini della salute pubblica e animale.
Storico versioni
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