Art. 21
Immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali
In vigore dal 24 ott 2006
Immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali non metta a repentaglio lo stato sanitario degli animali acquatici per quanto riguarda le malattie elencate nell'allegato IV, parte II.
2. Il presente articolo si applica anche in relazione alle malattie non elencate nell'allegato IV, parte II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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