Art. 9

(Articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE) Responsabilità dell’alta dirigenza 1.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di assicurare, nell’attribuzione interna delle funzioni, che la responsabilità di garantire che l’impresa si conformi agli obblighi che le incombono in virtù della direttiva 2004/39/CE sia attribuita all’alta dirigenza e, se opportuno, alla funzione di vigilanza. In particolare, l’alta dirigenza e, se opportuno, la funzione di vigilanza sono tenute a valutare e riesaminare periodicamente l’efficacia delle politiche, dei dispositivi e delle procedure messi in atto per conformarsi agli obblighi imposti dalla direttiva 2004/39/CE e ad adottare le misure appropriate per rimediare a eventuali carenze. 2.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di assicurare che l’alta dirigenza riceva in maniera frequente, almeno una volta all’anno, relazioni scritte sulle materie di cui agli , in cui sia in particolare indicato se siano state adottate misure appropriate per rimediare a eventuali carenze. 3.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di assicurare che la funzione di vigilanza, qualora esista, riceva regolarmente relazioni scritte sulle stesse materie. 4.   Ai fini del presente articolo, per «funzione di vigilanza» si intende la funzione responsabile, nell’ambito di un’impresa di investimento, della vigilanza dell’alta dirigenza.
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