Art. 10

(Articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE) Trattamento dei reclami Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di istituire, applicare e mantenere procedure efficienti e trasparenti, ai fini del trattamento ragionevole e tempestivo dei reclami presentati dai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio e di conservare la registrazione di ogni reclamo e delle misure adottate per risolvere il problema sollevato.
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(Articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE) (Art. 10 Direttiva (UE) 2006/73) — Testo vigente | Portale Normativo