Art. 8
(Articolo 13, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2004/39/CE)
In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2004/39/CE)
Audit interno
Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento, se ciò è opportuno e proporzionato vista la natura, le dimensioni e la complessità dell’attività dell’impresa, nonché la natura e la gamma dei servizi e delle attività di investimento che essa presta ed esercita nel quadro di tale attività, di istituire e mantenere una funzione di audit interno, separata e indipendente dalle altre funzioni e attività dell’impresa di investimento, cui sono attribuite le seguenti responsabilità:
a)
adottare, applicare e mantenere un piano di audit per l’esame e la valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia dei sistemi, dei meccanismi di controllo interno e dei dispositivi dell’impresa di investimento;
b)
formulare raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati conformemente alla lettera a);
c)
verificare l’osservanza di tali raccomandazioni;
d)
presentare relazioni sulle questioni relative all’audit interno, conformemente all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:73:oj#art-8