Art. 7

(Articolo 13, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2004/39/CE) Gestione del rischio 1.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di prendere le seguenti misure: a) istituire, applicare e mantenere politiche e procedure di gestione del rischio idonee che consentano di individuare i rischi legati alle attività, ai processi e ai sistemi dell’impresa e, se appropriato, di determinare il livello di rischio tollerato dall’impresa; b) adottare dispositivi, processi e meccanismi efficaci che consentano di gestire i rischi relativi alle attività, ai processi e ai sistemi dell’impresa, tenuto conto di tale livello di tolleranza del rischio; c) controllare: i) l’adeguatezza e l’efficacia delle politiche e delle procedure di gestione del rischio dell’impresa di investimento; ii) il grado in cui l’impresa di investimento e i soggetti rilevanti rispettano i dispositivi, i processi e i meccanismi adottati conformemente alla lettera b); iii) l’adeguatezza e l’efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate in tali politiche, procedure, dispositivi, processi e meccanismi, ivi compresa la mancata osservanza da parte dei soggetti rilevanti di tali politiche, procedure, dispositivi, processi e meccanismi. 2.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento, se ciò è opportuno e proporzionato vista la natura, le dimensioni e la complessità dell’attività dell’impresa nonché la natura e la gamma dei servizi di investimento e delle attività di investimento che essa presta ed esercita nel quadro di tale attività, di istituire e mantenere una funzione di controllo del rischio che operi in modo indipendente ed esegua i seguenti compiti: a) applicare le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1; b) presentare relazioni e fornire consulenza all’alta dirigenza, conformemente all’, paragrafo 2. Quando l’impresa di investimento non è tenuta, in applicazione del primo comma, ad istituire e mantenere una funzione di gestione del rischio che operi in modo indipendente, deve tuttavia essere in grado di dimostrare che le politiche e le procedure che ha adottato conformemente al paragrafo 1 soddisfino i requisiti di tale paragrafo e siano costantemente efficaci.
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(Articolo 13, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2004/39/CE) (Art. 7 Direttiva (UE) 2006/73) — Testo vigente | Portale Normativo