Art. 7
(Articolo 13, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2004/39/CE)
In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2004/39/CE)
Gestione del rischio
1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di prendere le seguenti misure:
a)
istituire, applicare e mantenere politiche e procedure di gestione del rischio idonee che consentano di individuare i rischi legati alle attività, ai processi e ai sistemi dell’impresa e, se appropriato, di determinare il livello di rischio tollerato dall’impresa;
b)
adottare dispositivi, processi e meccanismi efficaci che consentano di gestire i rischi relativi alle attività, ai processi e ai sistemi dell’impresa, tenuto conto di tale livello di tolleranza del rischio;
c)
controllare:
i)
l’adeguatezza e l’efficacia delle politiche e delle procedure di gestione del rischio dell’impresa di investimento;
ii)
il grado in cui l’impresa di investimento e i soggetti rilevanti rispettano i dispositivi, i processi e i meccanismi adottati conformemente alla lettera b);
iii)
l’adeguatezza e l’efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate in tali politiche, procedure, dispositivi, processi e meccanismi, ivi compresa la mancata osservanza da parte dei soggetti rilevanti di tali politiche, procedure, dispositivi, processi e meccanismi.
2. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento, se ciò è opportuno e proporzionato vista la natura, le dimensioni e la complessità dell’attività dell’impresa nonché la natura e la gamma dei servizi di investimento e delle attività di investimento che essa presta ed esercita nel quadro di tale attività, di istituire e mantenere una funzione di controllo del rischio che operi in modo indipendente ed esegua i seguenti compiti:
a)
applicare le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1;
b)
presentare relazioni e fornire consulenza all’alta dirigenza, conformemente all’, paragrafo 2.
Quando l’impresa di investimento non è tenuta, in applicazione del primo comma, ad istituire e mantenere una funzione di gestione del rischio che operi in modo indipendente, deve tuttavia essere in grado di dimostrare che le politiche e le procedure che ha adottato conformemente al paragrafo 1 soddisfino i requisiti di tale paragrafo e siano costantemente efficaci.
Storico versioni
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