Art. 46
(Articolo 21, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2004/39/CE)
In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2004/39/CE)
Strategia di esecuzione
1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento riesaminino annualmente la strategia di esecuzione stabilita conformemente all’, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, nonché i propri dispositivi di esecuzione degli ordini.
Tale riesame viene anche fatto ogni volta che si verifica una modifica rilevante, che influisce sulla capacità dell’impresa di continuare ad ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi incluse nella propria strategia di esecuzione.
2. Le imprese di investimento forniscono ai clienti al dettaglio, in tempo utile prima della prestazione del servizio, le seguenti informazioni sulla loro strategia di esecuzione:
a)
l’indicazione dell’importanza relativa che l’impresa di investimento assegna, conformemente ai criteri specificati all’, paragrafo 1, ai fattori citati all’, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE, o della procedura con la quale l’impresa determina l’importanza relativa di tali fattori;
b)
l’elenco delle sedi di esecuzione sulle quali l’impresa fa notevole affidamento per adempiere al proprio obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere in modo duraturo il migliore risultato possibile per l’esecuzione degli ordini dei clienti;
c)
un avviso chiaro ed evidente che eventuali istruzioni specifiche del cliente possono impedire loro di adottare le misure che esse prevedono e applicano nella propria strategia di esecuzione per ottenere il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini per quanto riguarda gli elementi oggetto di tali istruzioni.
Tali informazioni vengono fornite su un supporto durevole o tramite un sito Internet (qualora esso non costituisca un supporto durevole) purché le condizioni di cui all', paragrafo 2, siano soddisfatte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:73:oj#art-46