Art. 48

(Articolo 22, paragrafo 1, e articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 1, e , paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE) Aggregazione e assegnazione degli ordini 1.   Gli Stati membri non consentono alle imprese di investimento di eseguire l’ordine di un cliente o un’operazione per conto proprio in combinazione con l’ordine di un altro cliente, a meno che non siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) deve essere improbabile che l’aggregazione degli ordini e delle operazioni vada nel complesso a discapito di uno qualsiasi dei clienti i cui ordini vengono aggregati; b) ciascun cliente per il cui ordine è prevista l’aggregazione deve essere informato che l’effetto dell’aggregazione può andare a suo discapito in relazione ad un particolare ordine; c) deve essere stabilita e applicata con efficacia una strategia di assegnazione degli ordini che preveda in termini sufficientemente precisi una ripartizione equa degli ordini aggregati e delle operazioni, compreso il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determina le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali. 2.   Gli Stati membri assicurano che, quando l’impresa di investimento aggrega un ordine con uno o più altri ordini e l’ordine aggregato viene eseguito parzialmente, essa ripartisca le operazioni connesse conformemente con la sua strategia di assegnazione degli ordini.
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(Articolo 22, paragrafo 1, e articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE) (Art. 48 Direttiva (UE) 2006/73) — Testo vigente | Portale Normativo