Art. 19

(Articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 7, della direttiva 2004/39/CE) Utilizzo degli strumenti finanziari della clientela 1.   Gli Stati membri non consentono alle imprese di investimento di concludere accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli utilizzando strumenti finanziari da loro detenuti per conto di un cliente o di utilizzare in altro modo tali strumenti finanziari per proprio conto o per conto di un altro cliente dell’impresa, a meno che non siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il cliente deve aver dato il proprio consenso preliminare esplicito all’uso degli strumenti a determinate condizioni, attestato, nel caso di un cliente al dettaglio, dalla sua firma o da un meccanismo alternativo equivalente; b) gli strumenti finanziari di tale cliente devono poter essere utilizzati unicamente alle condizioni specificate, alle quali il cliente ha dato il suo consenso. 2.   Gli Stati membri non consentono alle imprese di investimento di concludere accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli utilizzando strumenti finanziari detenuti per conto di un cliente in un conto omnibus mantenuto da un terzo o di utilizzare in altro modo gli strumenti finanziari detenuti in tale tipo di conto per proprio conto o per conto di un altro cliente, a meno che, in aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, non sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: a) ogni cliente i cui strumenti finanziari sono detenuti nel conto omnibus deve aver dato il suo consenso preliminare esplicito conformemente al paragrafo 1, lettera a); b) l’impresa di investimento deve essere dotata di sistemi e di controlli che garantiscano che verranno utilizzati in questo modo unicamente gli strumenti finanziari appartenenti ai clienti che abbiano dato il loro consenso preliminare esplicito conformemente al paragrafo 1, lettera a). Le registrazioni dell’impresa di investimento contengono i dati relativi al cliente che ha impartito le istruzioni sull’utilizzo degli strumenti finanziari e al numero di strumenti finanziari utilizzati appartenenti ad ogni cliente che abbia dato il suo consenso, in modo da permettere una corretta ripartizione di eventuali perdite.
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(Articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2004/39/CE) (Art. 19 Direttiva (UE) 2006/73) — Testo vigente | Portale Normativo