Art. 17

(Articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 7, della direttiva 2004/39/CE) Deposito degli strumenti finanziari della clientela 1.   Gli Stati membri consentono alle imprese di investimento di depositare gli strumenti finanziari da loro detenuti per conto della loro clientela su uno o più conti aperti presso terzi, purché esse esercitino tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico di tali terzi, nonché delle disposizioni che disciplinano la detenzione e la custodia di tali strumenti finanziari. In particolare gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di tenere conto della competenza e della reputazione di cui tali terzi godono sul mercato, nonché di ogni requisito giuridico o pratica di mercato in materia di detenzione di tali strumenti finanziari che potrebbero ledere i diritti della clientela. 2.   Se la custodia degli strumenti finanziari per conto di un’altra persona è soggetta ad una regolamentazione e ad una vigilanza specifiche nel paese in cui l’impresa di investimento intende depositare gli strumenti finanziari della clientela presso un terzo, gli Stati membri assicurano che l’impresa non li depositi nel predetto paese presso un terzo che non sia soggetto a tale regolamentazione e vigilanza. 3.   Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento non depositino strumenti finanziari detenuti per conto della clientela presso un terzo in un paese terzo che non regolamenti la detenzione e la custodia di strumenti finanziari per conto di un’altra persona, a meno che non sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) la natura degli strumenti finanziari o dei servizi di investimento connessi a detti strumenti finanziari impone che essi siano depositati presso un terzo in tale paese terzo; b) se gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di un cliente professionale, quest’ultimo richiede all’impresa per iscritto di depositarli presso un terzo in tale paese terzo.
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(Articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2004/39/CE) (Art. 17 Direttiva (UE) 2006/73) — Testo vigente | Portale Normativo