Art. 18

(Articolo 13, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE) Deposito dei fondi della clientela 1.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di depositare senza indugio i fondi della clientela, al momento della loro ricezione, in uno o più conti aperti presso una qualsiasi delle seguenti entità: a) una banca centrale; b) un ente creditizio autorizzato conformemente alla direttiva 2000/12/CE; c) una banca autorizzata in un paese terzo; d) un fondo del mercato monetario riconosciuto. Il primo comma non si applica agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (rifusione) (10), per quanto concerne i depositi, ai sensi della predetta direttiva, detenuti da tali enti. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera d), e dell’, paragrafo 1, lettera e), per «fondo del mercato monetario riconosciuto» si intende un organismo di investimento collettivo che sia autorizzato conformemente alla direttiva 85/611/CEE o che sia soggetto a vigilanza e, se applicabile, autorizzato da un’autorità a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e che soddisfi le condizioni seguenti: a) il suo obiettivo di investimento principale deve essere quello di mantenere il valore netto delle attività dell’impresa costante al valore nominale (al netto degli utili) o al valore del capitale iniziale investito maggiorato degli utili; b) ai fini del raggiungimento di tale obiettivo di investimento principale, deve investire esclusivamente in strumenti del mercato monetario di elevata qualità con una durata o una durata residua non superiore a 397 giorni, o aggiustamenti periodici del rendimento coerenti con tale durata e con una durata media ponderata di 60 giorni. Può altresì raggiungere tale obiettivo investendo a titolo accessorio in depositi presso enti creditizi; c) deve assicurare liquidità tramite regolamento il giorno stesso o quello successivo. Ai fini della lettera b), uno strumento del mercato monetario è considerato di elevata qualità se ciascuna agenzia di rating competente che lo abbia valutato gli ha assegnato la valutazione del merito di credito più elevata disponibile. Uno strumento che non sia stato valutato da nessuna agenzia di rating competente non è considerato di elevata qualità. Ai fini del secondo comma, un’agenzia di rating è considerata competente se pubblica regolarmente e su base professionale valutazioni del merito di credito per i fondi del mercato monetario ed è un’agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) idonea ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE. 3.   Gli Stati membri prescrivono che, quando le imprese di investimento non depositano i fondi della clientela presso una banca centrale, esercitino tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico dell’ente creditizio, della banca o del fondo del mercato monetario presso i quali depositano tali fondi, nonché delle disposizioni per la detenzione degli stessi. Gli Stati membri assicurano in particolare che le imprese di investimento tengano conto della competenza e della reputazione di cui detti enti o fondi del mercato monetario godono sul mercato, al fine di assicurare la tutela dei diritti dei clienti, nonché di ogni requisito giuridico o regolamentare o di ogni pratica di mercato in materia di detenzione di fondi della clientela che possano ledere i diritti di tale clientela. Gli Stati membri assicurano che i clienti abbiano il diritto di opporsi al deposito dei loro fondi presso un fondo del mercato monetario riconosciuto.
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