Art. 44

(Articolo 21, paragrafo 1, e articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 1, e , paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE) Criteri riguardanti l’esecuzione alle condizioni migliori 1.   Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento, quando eseguono gli ordini dei clienti, tengano conto dei seguenti criteri per stabilire l’importanza relativa dei fattori di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE: a) le caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale; b) le caratteristiche dell’ordine del cliente; c) le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto di tale ordine; d) le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali tale ordine può essere diretto. Ai fini del presente articolo e dell’, per «sede di esecuzione» si intende un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), un internalizzatore sistematico, un market maker o altro fornitore di liquidità o un’entità che svolga in un paese terzo una funzione simile a quelle eseguite da una qualsiasi delle entità predette. 2.   L’impresa di investimento soddisfa l’obbligo di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il migliore risultato possibile per il cliente, nella misura in cui esegua un ordine o un aspetto specifico di un ordine seguendo le istruzioni specifiche del cliente per quanto riguarda l’ordine o l’aspetto specifico dell’ordine. 3.   Quando l’impresa di investimento esegue un ordine per conto di un cliente al dettaglio, il migliore risultato possibile è determinato in termini di corrispettivo totale, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal cliente che sono direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine. Ai fini della migliore esecuzione possibile, qualora vi sia più di una sede concorrente per l’esecuzione di un ordine relativo ad uno strumento finanziario, per valutare e comparare i risultati per il cliente che sarebbero ottenuti eseguendo l’ordine in ciascuna delle sedi di negoziazione, incluse nella strategia di esecuzione degli ordini dell’impresa, in grado di eseguire tale ordine, vengono prese in considerazione le commissioni proprie e i costi dell’impresa per l’esecuzione dell’ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili. 4.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento evitino di costituire o applicare le proprie commissioni in un modo che comporti una discriminazione indebita tra una sede di esecuzione e l’altra. 5.   Prima del 1o novembre 2008 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla disponibilità, la comparabilità e il consolidamento delle informazioni riguardanti la qualità dell’esecuzione offerta dalle varie sedi di esecuzione.
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