Art. 3
Condizioni che si applicano alla prestazione di informazioni
In vigore dal 10 ago 2006
Condizioni che si applicano alla prestazione di informazioni
1. Quando, ai fini della presente direttiva, le informazioni devono essere fornite su un supporto durevole, gli Stati membri consentono alle imprese di investimento di fornire tali informazioni su un supporto durevole non cartaceo solo se:
a)
la prestazione delle informazioni su tale supporto è appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari tra l'impresa e il cliente; e
b)
la persona alla quale sono dirette le informazioni, quando le viene offerta la possibilità di scegliere tra l’informazione su carta o tale altro supporto durevole, sceglie specificamente tale altro supporto.
2. Quando, conformemente agli o all’, paragrafo 2, della presente direttiva, l’impresa d’investimento fornisce informazioni ad un cliente tramite un sito Internet e tali informazioni non sono indirizzate personalmente al cliente, gli Stati membri assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
la prestazione delle informazioni su tale supporto è appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari tra l'impresa e il cliente;
b)
il cliente deve acconsentire espressamente alla prestazione delle informazioni in tale forma;
c)
al cliente deve essere comunicato elettronicamente l’indirizzo del sito Internet e il punto del sito in cui si può avere accesso all’informazione;
d)
le informazioni devono essere aggiornate;
e)
le informazioni devono essere continuamente accessibili tramite tale sito per tutto il periodo di tempo in cui, ragionevolmente, il cliente può avere necessità di visitarlo.
3. Ai fini del presente articolo, la prestazione di informazioni tramite comunicazioni elettroniche viene considerata come appropriata per il contesto in cui il rapporto d’affari tra l’impresa e il cliente si svolge o si svolgerà se vi è la prova che il cliente ha accesso regolare a Internet. La fornitura da parte del cliente di un indirizzo e-mail ai fini di tale rapporto d'affari può essere considerata come un elemento di prova.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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