Art. 2
Definizioni
In vigore dal 10 ago 2006
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1)
«canale di distribuzione»: canale di distribuzione ai sensi dell’, punto 7), della direttiva 2003/125/CE;
2)
«supporto durevole»: qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
3)
«soggetto rilevante» in relazione all’impresa di investimento: uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
a)
amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato dell’impresa;
b)
amministratore, socio o equivalente o dirigente di un agente collegato dell’impresa;
c)
impiegato dell’impresa o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell’impresa o di un agente collegato dell’impresa e che partecipi alla prestazione di servizi di investimento e all’esercizio di attività di investimento da parte dell’impresa;
d)
persona fisica che partecipi direttamente alla prestazione di servizi all’impresa di investimento o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l’esercizio di attività di investimento da parte dell’impresa;
4)
«analista finanziario»: soggetto rilevante che produce la parte sostanziale della ricerca in materia di investimenti;
5)
«gruppo» in relazione ad un’impresa di investimento: il gruppo del quale tale impresa fa parte, composto da un’impresa madre, dalle sue controllate e dalle entità nelle quali l’impresa madre o le sue controllate detengono una partecipazione, nonché da imprese collegate tra loro da una relazione ai sensi dell’, paragrafo 1, della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull', paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (8);
6)
«esternalizzazione»: accordo in qualsiasi forma tra un’impresa di investimento e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore di servizi realizza un processo, un servizio o un’attività che verrebbero altrimenti realizzati dalla stessa impresa di investimento;
7)
«persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela»: una qualsiasi delle seguenti persone:
a)
il coniuge del soggetto rilevante o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale;
b)
i figli o i figliastri a carico del soggetto rilevante;
c)
ogni altro parente del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell’operazione personale in oggetto;
8)
«operazione di finanziamento tramite titoli»: operazione quale definita nel regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione (9);
9)
«alta dirigenza»: la persona o le persone che dirigono effettivamente l’attività dell’impresa di investimento di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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