Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 10 ago 2006
Definizioni Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: 1) «canale di distribuzione»: canale di distribuzione ai sensi dell’, punto 7), della direttiva 2003/125/CE; 2) «supporto durevole»: qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate; 3) «soggetto rilevante» in relazione all’impresa di investimento: uno qualsiasi dei seguenti soggetti: a) amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato dell’impresa; b) amministratore, socio o equivalente o dirigente di un agente collegato dell’impresa; c) impiegato dell’impresa o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell’impresa o di un agente collegato dell’impresa e che partecipi alla prestazione di servizi di investimento e all’esercizio di attività di investimento da parte dell’impresa; d) persona fisica che partecipi direttamente alla prestazione di servizi all’impresa di investimento o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l’esercizio di attività di investimento da parte dell’impresa; 4) «analista finanziario»: soggetto rilevante che produce la parte sostanziale della ricerca in materia di investimenti; 5) «gruppo» in relazione ad un’impresa di investimento: il gruppo del quale tale impresa fa parte, composto da un’impresa madre, dalle sue controllate e dalle entità nelle quali l’impresa madre o le sue controllate detengono una partecipazione, nonché da imprese collegate tra loro da una relazione ai sensi dell’, paragrafo 1, della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull', paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (8); 6) «esternalizzazione»: accordo in qualsiasi forma tra un’impresa di investimento e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore di servizi realizza un processo, un servizio o un’attività che verrebbero altrimenti realizzati dalla stessa impresa di investimento; 7) «persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela»: una qualsiasi delle seguenti persone: a) il coniuge del soggetto rilevante o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale; b) i figli o i figliastri a carico del soggetto rilevante; c) ogni altro parente del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell’operazione personale in oggetto; 8) «operazione di finanziamento tramite titoli»: operazione quale definita nel regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione (9); 9) «alta dirigenza»: la persona o le persone che dirigono effettivamente l’attività dell’impresa di investimento di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE.
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