Art. 29

(Articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE) Obblighi generali di informazione nei confronti dei clienti 1.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di fornire al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, in tempo utile prima che tale cliente o potenziale cliente sia vincolato da qualsiasi accordo per la prestazione di servizi di investimento o accessori, o prima della prestazione di tali servizi qualora essa sia precedente, le seguenti informazioni: a) i termini di qualsiasi accordo del tipo suddetto; b) le informazioni di cui all’ riguardanti tale contratto o tali servizi di investimento o accessori. 2.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di fornire le informazioni di cui agli articoli da 30 a 33 ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio in tempo utile prima della prestazione di servizi di investimento o accessori a tali clienti. 3.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di fornire ai clienti professionali le informazioni di cui all’, paragrafi 5 e 6, in tempo utile prima della prestazione del servizio in questione. 4.   Le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 vengono fornite su un supporto durevole o tramite un sito Internet (quando esso non costituisce un supporto durevole), purché le condizioni di cui all’, paragrafo 2, siano soddisfatte. 5.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri consentono alle imprese di investimento, nelle circostanze seguenti, di fornire al cliente al dettaglio le informazioni di cui al paragrafo 1 immediatamente dopo che tale cliente sia vincolato da qualsiasi contratto per la prestazione di servizi di investimento o accessori e le informazioni di cui al paragrafo 2 immediatamente dopo l’inizio della prestazione del servizio: a) l’impresa non ha potuto rispettare i termini specificati ai paragrafi 1 e 2 in quanto, su richiesta del cliente, l’accordo è stato concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce all’impresa di fornire le informazioni conformemente al paragrafo 1 o 2; b) in tutti i casi in cui l’, paragrafo 3, della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (11), non prescrive altrimenti, l’impresa di investimento adempie agli obblighi di cui al predetto articolo in relazione al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, agendo come se tale cliente o potenziale cliente fosse un «consumatore» e l’impresa di investimento fosse un «fornitore» ai sensi della predetta direttiva. 6.   Gli Stati membri assicurano che l’impresa di investimento notifichi al cliente in tempo utile qualsiasi modifica rilevante delle informazioni fornite in virtù degli articoli da 30 a 33 che sia pertinente per un servizio che l’impresa fornisce a tale cliente. Tale notifica viene fatta su un supporto durevole, se le informazioni alle quali si riferisce vengono fornite su un supporto durevole. 7.   Gli Stati membri richiedono alle imprese di investimento di assicurarsi che le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing siano conformi a quelle che l’impresa fornisce ai clienti nel quadro della prestazione di servizi di investimento e accessori. 8.   Gli Stati membri assicurano che, quando una comunicazione di marketing contiene un’offerta o un invito della seguente natura e specifica le modalità di risposta o include un modulo attraverso il quale può essere data una risposta, essa includa le informazioni di cui agli articoli da 30 a 33 che siano rilevanti per tale offerta o invito: a) offerta a concludere un accordo in relazione ad uno strumento finanziario o servizio di investimento o accessorio con qualsiasi persona che risponda alla comunicazione; b) invito a qualsiasi persona che risponda alla comunicazione a fare un’offerta per concludere un accordo in relazione ad uno strumento finanziario o servizio di investimento o accessorio. Tuttavia il primo comma non si applica se, per rispondere ad un’offerta o ad un invito contenuti nella comunicazione di marketing, il potenziale cliente al dettaglio deve far riferimento ad uno o più altri documenti, che, singolarmente o congiuntamente, contengono tali informazioni.
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(Articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE) (Art. 29 Direttiva (UE) 2006/73) — Testo vigente | Portale Normativo